Statuto

STATUTO SOCIALE
Associazione socio-culturale SottoSopra
Art. 1 -E’ costituita, con sede in Montone, l’Associazione denominata “SottoSopra”.
E’ fatto obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l’acronimo O.N.L.U.S. – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Art. 2 – Essa è centro permanente di vita associativa a carattere volontario, apartitico. Non persegue finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art. 3 – Sono compiti dell’Associazione:
a) organizzare corsi d’istruzione di base e di formazione
b) contribuire alla tutela dei diritti civili
c) beneficenza.
Le attività di cui ai punti a, e b devono essere rivolte a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Particolare attenzione sarà prestata agli indigenti, ai profughi ed agli immigrati non abbienti nonché alle popolazioni del Malawi.
E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate salvo quelle direttamente ad esse connesse e comunque nei limiti tali che i proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione promuoverà tutte le iniziative culturali e di cooperazione necessarie, quali: sensibilizzazione sui problemi della giustizia, dello sviluppo, dell’ambiente e della pace; stampa e divulgazione di materiale d’ informazione, giornali, bollettini, libri, documenti; organizzazione di incontri, conferenze, dibattiti, proiezioni, manifestazioni; raccolta di fondi, donazioni e contributi sia da soci che da enti, che da privati; partecipazione a campagne per la crescita della giustizia e della pace; cooperazione con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private che perseguono finalità analoghe.
SOCI
Art. 4 – Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti coloro che avendo compiuto il 18° anno di età e condividendo le finalità della medesima intendono contribuire concretamente al loro perseguimento.
E’ fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 5 – Per essere ammesso a Socio è necessario presentare domanda all’Associazione con osservanza delle seguenti modalità:
– indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione;
– indicare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni dell’Associazione.
Art. 6 – La presentazione della domanda di ammissione dà diritto ad essere ammessi alla Associazione ed a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Presidente ratificare tale ammissione entro 30 giorni; le dimissioni del socio verranno presentate al Presidente dell’Associazione per iscritto.
Art. 7 – I soci ed i familiari hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione, o i luoghi dove l’Associazione svolge le proprie attività ed a partecipare a tutte le iniziative indette dalla stessa.
Art. 8 – I soci si dividono in due categorie:
1) soci fondatori e sostenitori;
2) soci ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione; invece coloro che si sono iscritti successivamente e sono ritenuti meritevoli, a parere del Consiglio Sociale, possono essere nominati soci sostenitori, che per diritto sono equiparati ai soci fondatori.
Art. 9 – I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Sociale.
Art. 10 – Tutti i soci collaboratori che svolgeranno una attività a favore dell’Associazione in maniera volontaria non percepiranno compensi per il loro impegno sociale qualunque sia la quantità e la qualità della prestazione. A discrezione del Consiglio Sociale, qualora gli stessi siano distolti dalla loro normale attività, potranno ricevere un compenso forfetario ed un rimborso spese preventivamente stabilito e nei limiti consentiti dal D.Lgs.460/97
Art. 11 – I soci ordinari aderendo all’Associazione ne condividono le finalità e parteciperanno alle varie iniziative organizzate dall’Associazione.
Art. 12 – I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
– quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali;
– quando in qualunque momento arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Art. 13 – Eventuali iniziative dell’Associazione rivolte al proprio corpo sociale dovranno avere carattere di pura gestione dei costi e non finalità di lucro; i soci fondatori/sostenitori e ordinari dovranno provvedere al loro finanziamento; eventuali utili saranno devoluti per le attività istituzionali dell’Associazione.
PATRIMONIO
Art. 14 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare di proprietà dell’associazione;
b) dal materiale in dotazione all’Associazione;
c) dal fondo di riserva.
L’Associazione trae il suo sostentamento finanziario dalle quote associative, da eventuali contributi di Enti, associazioni e privati.
Art. 15 – L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 16 – Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
– 10% a fondo di riserva;
– il rimanente per attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 17 – La somma versata per la quota associativa non è rimborsabile per nessun motivo e deve essere pagate fintanto non avvenga una richiesta di cancellazione dall’Associazione.
Art. 18 – In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della L. 23,12,1996 n.662.
ORGANI SOCIALI
Art. 19 – L’Assemblea.
L’assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria; l’Assemblea è convocata dal Presidente quando ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati, con annuncio scritto ai soci o altro idoneo mezzo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 28 febbraio successivo; essa approva:
a) le linee generali del programma di attività per l’anno sociale predisposte dal Consiglio Sociale;
b) il bilancio preventivo e consuntivo;
c) elegge nel suo seno il Consiglio Sociale;
d) propone, se crede, iniziative in armonia con gli scopi di cui all’art.3;
e) modifica, se si dovesse rendere necessario, lo Statuto alle condizioni di cui all’art.21.
Art. 20 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione la delibera è valida se presa a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 21 – Per procedere alla modifica dello Statuto occorre almeno la presenza del 51% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 22 – Il Consiglio Sociale.
L’Organo dirigenziale ed esecutivo dell’Associazione è il Consiglio Sociale. Esso è formato da 5 a 11 membri.
I consiglieri operano attivamente alla gestione dell’Associazione concorrendo alla realizzazione delle iniziative da essa intraprese.
La loro opera è completamente gratuita e qualora dovessero essere distolti dalla loro normale attività, riceveranno un compenso forfetario ed un rimborso spese nei limiti consentiti dal D.Lgs.n:460/97
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà più uno dei membri.
Compiti del Consiglio Sociale sono:
– eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
– redigere i programmi di attività da sottoporre alla discussione dell’Assemblea;
– redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
– deliberare e compiere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria;
– promuovere ed organizzare tutte le iniziative culturali, sociali, ricreative che ritiene idonee;
– nominare qualora ne ravvisi l’opportunità, tra i propri membri e tra gli associati particolari commissioni ausiliarie e di studio.
Art. 23 – Il Consiglio Sociale resta in carica 1 (uno) anno.
Alle riunioni del Consiglio Sociale possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto rappresentanti di istituzioni ed organismi, o singole persone particolarmente interessate agli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 24 – Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
Art. 25 – Il Vice Presidente rappresenta in tutti gli atti il Presidente quando questo è assente per cause di forza maggiore o impedimento a svolgere le proprie funzioni.
Art. 26 – Il Segretario coordina l’attività dell’Associazione, tiene i registri ed i documenti contabili, il registro dei verbali delle assemblee, estende il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Art. 27 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le associazioni ed i comitati, conformi agli artt.36 e successivi del Codice Civile e le norme che disciplinano le O.N.L.U.S. agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. n.460 del 4.12.1977 e successive modificazioni. Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità nell’assemblea del 4 ottobre 2004.

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